Cass. Civ., sentenza n. 25725 del 5.12.2014. La Corte di Cassazione ha modificato il proprio orientamento in materia di precisazione delle conclusioni. Fino a questo momento, infatti, in sede di precisazione delle conclusioni rilevava unicamente la volontà espressa delle parti, di talchè ogni istanza o eccezione non espressamente riproposte in tale sede dovevano intendersi rinunciate. Abbandonando la più rigorosa applicazione del principio dispositivo, invece, la Suprema Corte ha più recentemente affermato che la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse.