Cass. Civ. sentenza n. 2371/2014: ORDINE DI RESTITUZIONE PER IL GIUDICE CHE RIFORMA LA SENTENZA ESECUTIVA. Il giudice dell’appello che accolga il ricorso contro una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva deve sempre ordinare la restituzione di quanto corrisposto in esecuzione della decisione riformata. Lo ha stabilito la Corte riconoscendo le ragioni di una banca che incidentalmente, aveva chiesto dichiararsi la nullità della sentenza d’appello perché aveva omesso di pronunciare sulla domanda ( da essa proposta in sede di gravame) di condanna del convenuto alla restituzione delle somme pagategli ( euro 20.000,00 per evitare l’esecuzione forzata di primo grado).