Cass. Civ., sentenza n. 22234 del 20.10.2014: la rinnovazione tacita del contratto va desunta dall’inequivocabile volontà delle parti di mantenere in vita il rapporto. La rinnovazione tacita del contratto di locazione deve essere desunta da elementi idonei a dimostrare in modo inequivoco la volontà delle parti di mantenere in vita il rapporto locativo, con la rinuncia tacita, da parte del locatore, “agli effetti prodotti dalla scadenza del contratto”. Non è desumibile, invece, dalla mera circostanza della permanenza del conduttore nella detenzione del bene locato oltre la scadenza del termine, né dal pagamento e dall’accettazione dai canoni, né tantomeno dal ritardo con il quale venga promossa l’azione di rilascio.