Cass. Civ. sent. N. 8839 del 4.05.2015 – NO ALLA REVISIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI SEPARAZIONE SE NON SOPRAGGIUNGONO GIUSTIFICATI MOTIVI – La modifica delle condizioni economiche stabilite in un accordo di separazione consensuale sono possibili solo se sopravvengono giustificati motivi senza i quali la domanda di revisione non può essere accolta. È quanto stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione (n. 8839/2015) rimarcando come nel caso in esame i giudici di merito, non solo hanno revocato l’obbligo di contribuzione senza accertare il sopravvenire di fatti nuovi ma hanno addirittura escluso che vi fosse stato un peggioramento delle condizioni economiche come indicato nella domanda di revisione.