Cass. Civ. sent. n. 2550 del 13.02.2015 – OBBLIGO DI FEDELTA’ ANCHE EXTRA LAVORO. La Cassazione ribadisce con sentenza 2550/15 che incidono sulla violazione dell’obbligo di fedeltà anche le condotte extralavorative che appaiono in contrasto, per la loro natura e le possibili conseguenze, con i doveri connessi all’inserimento e alla permanenza del lavoratore nella organizzazione aziendale. Sulla scorta di questo principio la Cassazione ha confermato le valutazioni espresse dalla Corte d’appello di Lecce con riferimento alla legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato nei confronti di un lavoratore responsabile di ripetuti atti di violenza nei confronti della moglie, anch’essa socia dell’impresa, non solo al di fuori del rapporto di lavoro ma anche all’interno dell’azienda ed in presenza di clienti.