Cass. Civ., sent. n. 22707 del 30.05.2014: anche l’impiegato del comune addetto alle gare d’appalto è pubblico ufficiale. La Corte ha chiarito che è pubblico ufficiale non solo colui il quale con la sua attività concorre a formare quella dello Stato o degli altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere attività avente carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, in quanto anche in questo caso si verifica, attraverso l’attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della P.A.. Ne consegue che, per rivestire la qualifica di pubblico ufficiale, non è indispensabile svolgere un’attività che abbia efficacia diretta nei confronti di terzi, giacché ogni atto preparatorio, propedeutico ed accessorio, che esaurisca nell’ambito del procedimento amministrativo i suoi effetti certificativi, valutativi o autorizzativi, seppure destinato a produrre effetti interni alla pubblica amministrazione, comporta, in ogni caso, l’attuazione completa e connaturale dei fini dell’ente pubblico e non può essere isolato dall’intero contesto delle funzioni pubbliche.