Cass. Civ. sent. n. 11363 del 22.05.2014: RESPONSABILITA’ MEDICA: AL DANNEGGIATO SOLO L’ONERE DI PROVARE IL CONTRATTO E L’AGGRAVAMENTO DELLA PATOLOGIA. Con la sentenza n. 11363 del 22 maggio 2014, la Cassazione è tornata ad occuparsi della ripartizione dell’onere della prova in tema di responsabilità del medico e della struttura sanitaria, confermando l’indirizzo affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 577/2008) e ribadendo che l’attore danneggiato deve limitarsi a provare il contratto (o contatto sociale) e l’aggravamento della patologia ovvero l’insorgenza di un’affezione allegando l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il pregiudizio lamentato. Mentre è compito del debitore (e, dunque, del medico e della struttura) dimostrare che l’inadempimento non vi sia stato o che, pur sussistendo, lo stesso non sia stato eziologicamente rilevante.