Cass. Civ. sent. dell’ 1.12.2014 N. 25395: IN CASSAZIONE NOTIFICA VINCOLATA. La consegna diretta all’impiegato addetto all’ufficio non è prevista: in questo caso l’istanza è inammissibile. Per la notifica del ricorso per Cassazione, contribuente ed Entrate devono seguire esclusivamente le regole del c.p.c. Quindi il contribuente non può consegnare l’atto direttamente all’Ufficio, e quest’ultimo non può avvalersi dei messi notificatori interni.