Cass. Civ., ordinanza nr. 10369/2014: appello e non ricorso in cassazione per opporsi all’ordinanza di ingiunzione. In tema di sanzioni amministrative, nel regime definito dagli articoli 2 e 6 del Dlgs 150/2011, la sentenza resa dal Giudice di Pace sull’opposizione ad ordinanza-ingiunzione è soggetta all’appello e non al ricorso per cassazione.