Cass. Civ., ordinanza n. 26328 del 15.12.2014: la sentenza è nulla se non c’è la doppia firma del presidente e del relatore. Il giudizio d’appello è da rifare. La sentenza emessa dal giudice collegiale, per la sua validità, necessita della sottoscrizione sia del giudice relatore che del presidente. La Corte ha così accolto il ricorso di una società contro la decisione della Corte d’Appello di Lecce che aveva dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo e rigettato la domanda riconvenzionale della stessa, fallita nelle more del giudizio.