Cass. Civ. ord. n. 1765 dell’ 11.03.2015 – NELLE PROCEDURE CONCORSUALI IL PROFESSIONISTA SI PAGA PRIMA – Secondo quanto precisato da ultimo dalla Corte di cassazione, infatti, i crediti sorti a seguito delle attività rese da un professionista per l’attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano di concordato preventivo rientrano tra quelli da soddisfare in prededuzione, in deroga al principio generale della par condicio creditorum. Il presupposto per la prededucibilità dei crediti, infatti, va ricercato nella effettiva utilità dell’obbligazione contratta per la massa dei creditori, e non solo nella semplice inerenza del debito contratto con la procedura fallimentare.