Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 97 del 10.11.2014: Giudice di Pace: esenti da bollo le cause di modesto valore. Nessun pagamento dell’imposta di registro e di bollo sulle sentenze relative alle cause di valore più modesto. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate che, alla luce del recente orientamento della Corte di Cassazione, ha esteso l’esenzione anche alle sentenze di appello dei provvedimenti del Giudice di Pace. Per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore ai 1.033.00 euro, il pagamento dell’imposta di bollo e di registro non è dovuto, anche per gli atti e i provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio. L’esenzione dall’imposta di registro non è più ristretta alle pronunce del Giudice di Pace (art. 46 della L. n. 374/1991), ma anche alle relative sentenze di appello del tribunale ordinario.