Agenzia delle Entrate, circolare 2/E del 21.02.2014. L’agenzia, con la circolare in esame, chiarisce la portata delle novità fiscali introdotte dal 1° gennaio scorso per gli atti giudiziari che comportano il trasferimento di proprietà immobiliari e la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento. Così, per gli atti dell’autorità giudiziaria civile, ordinaria e speciale, che definiscono, anche solo parzialmente, il giudizio – compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e di assegnazione, pur se in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali, recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili – vengono previste aliquote identiche a quelle stabilite per i corrispondenti atti. Stessa sorte, per gli atti dell’autorità giudiziaria che abbiano accertato l’acquisto immobiliare per usucapione. Nei fatti, quindi, si applica l’imposta di registro con le aliquote del 9, del 2 o del 12%, per un importo minimo di 1.000 euro. Le imposte ipocatastali si applicano nell’importo di 50 euro ciascuna. Soppresse, inoltre, tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se contemplate da leggi speciali. La soppressione, tuttavia, non opera con riferimento ad alcune previsioni fiscali funzionali alla disciplina di determinati istituti di ampia applicazione – mediazione civile e commerciale, procedimenti in materia di separazione e divorzio e conciliazione giudiziale – solo eventualmente riferibili a trasferimenti immobiliari. Quanto alla mediazione, la disciplina fiscale agevolata – con esenzione da bollo, tasse o diritti, per tutti gli atti procedimentali e per il verbale di accordo nei limiti di valore dei 50mila euro – è tesa a incentivare l’accesso del cittadino. Per ciò che concerne, invece, i procedimenti in materia di separazione e divorzio, la normativa ne sancisce l’esenzione da imposte e tasse per ogni atto, documento e provvedimento che i coniugi – come specifica la circolare 27/12 – pongono in essere per regolare i rapporti giuridici ed economici “relativi” al procedimento. Queste agevolazioni si continueranno ad applicare anche agli atti di trasferimento immobiliare riconducibili a questo ambito. Infine, circa la conciliazione giudiziale – per la quale la “Finanziaria 2000″ ha introdotto un particolare regime di esenzione fiscale per i processi verbali di conciliazione di valore non superiore ai cento milioni di lire – l’esenzione, dato che è funzionale all’istituto, avrà effetto anche in ordine ai verbali recanti trasferimenti di immobili o trasferimento/costituzione di diritti reali immobiliari di godimento, conclusi dal 1° gennaio 2014.