Tribunale di Cassino sent. N. 867 del 21.06.2016: l’avvocato distrattario può richiedere le spese al cliente – La distrazione delle spese a favore dell’avvocato del vincitore non incide sulla facoltà del professionista di chiedere comunque al proprio cliente il pagamento dell’intero. Lo ha stabilito il Tribunale di Cassino, con la sentenza 21 giugno 2016 n. 867, chiarendo che in tali casi il cliente, fin quando non abbia ottenuto la revoca della distrazione, non può neppure rivalersi sulla controparte.