Gazzetta Ufficiale – Decreto 22 settembre 2016 ministero Giustizia: Avvocati con polizza infortuni – E’ fissata all’11 ottobre 2017 la dead line a disposizione degli avvocati per stipulare l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità professionale e contro gli infortuni. E’ stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di martedì scorso (la n.238) il decreto del ministero della Giustizia che, in linea con il nuovo ordinamento forense, detta le condizioni essenziali e i massimali minimi per l’assicurazione. Oggi meno della metà degli avvocati è dotato di un’assicurazione Re professionale e pochissimi sono coperti contro gli infortuni. Sul fronte della responsabilità derivante dallo svolgimento della professione, la polizza deve avere una copertura a tutto campo. Rientrano nell’assicurazione obbligatoria i danni – patrimoniali e non, indiretti, permanenti, temporanei e futuri – che il legale può causare, oltre che ai clienti e alle controparti processuali, anche a terzi, in maniera colposa o con colpa grave, nello svolgere tutte le attività alle quali è abilitato, giudiziali e stragiudiziali. La norma specifica inoltre che tra i terzi non rientrano collaboratori e familiari. L’ombrello assicurativo deve estendersi anche ai collaboratori, praticanti, dipendenti e sostituti processuali per fatti colposi o dolosi. Prevista anche la responsabilità per i danni derivanti dalla custodia di documenti, denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti.