Corte di Appello Reggio Calabria, sentenza del 12.11.2015: usucapione: l’accordo non equivale alla sentenza, quindi non è opponibile ai terzi. La sentenza che accerta l’avvenuta usucapione del bene immobile svolge una funzione di accertamento della situazione giuridica che va oltre le parti in giudizio, spiegando effetti erga omnes per quanto riguarda la valutazione giuridica operata dal giudice, nel senso che i terzi ne subiscono gli effetti riflessi, e deve essere trascritta invece ai sensi dell’art. 2651 c.c. con valore di mera pubblicità notizia. L’accordo di mediazione che accerta l’usucapione ha valore solo fra le parti e svolge la funzione di eliminare un’incertezza tra le stesse circa la situazione possessoria controversa, ma non costituisce un acquisto a titolo originario anche se trascritto, perché tale trascrizione si iscrive nel circuito del principio di continuità delle trascrizioni ai fini sopra specificati e quindi esso non è opponibile ai terzi che vantano titoli anteriormente trascritti o iscritti che possono essere in qualche modo pregiudicati dagli accordi stessi.