Cass.SS.UU., 23.06.2016, n. 26259 – “Il giudice dell’esecuzione può revocare la condanna inflitta dopo l’entrata in vigore della legge che ha abrogato la norma incriminatrice, se il giudice della cognizione non ha rilevato l’abolizione del reato. Viene cosi sciolto il contrasto sul potere del giudice dell’esecuzione di intervenire e superato l’orientamento in base al quale l’errore sarebbe emendabile solo attraverso gli ordinari mezzi di impugnazione”.