Cass. Pen., SS.UU., sentenza n. 12603 del 25.03.2016: la rinuncia all’impugnazione spetta solo all’avvocato munito di procura speciale. Il difensore, sia esso di fiducia o d’ufficio, non può rinunciare autonomamente, né totalmente né parzialmente, all’impugnazione, anche nel caso in cui sia stata dal medesimo proposta. Tale potere spetta solo all’avvocato munito di procura speciale o nel caso in cui la dichiarazione di rinuncia, effettuata in udienza ed in presenza dell’interessato, non è da quest’ultimo opposta.