Cass. Pen., sez. V, sentenza n. 9542 dell’8.03.2016: il dottore commercialista attestatore non è mai pubblico ufficiale. Il dottore commercialista che attesta un piano di concordato preventivo non è pubblico ufficiale e, pertanto, non può essere colpevole di falso ideologico. La Corte ha così respinto il ricorso del PM con il quale veniva invece chiesta la sanzione a carico di un dottore commercialista incaricato della relazione prevista dall’art. 161, co. 3, Legge fallimentare.