Cass.Pen., sez. III, 22.06.2016, n. 25815 – “Se tra due violazioni – una di natura amministrativa, l’altra penale – c’è un rapporto di progressione illecita (e non di specialità), il giudice non può rilevare il ne bis in idem ma piuttosto deve sollevare una questione di legittimità costituzionale. E, in ogni caso, il divieto di secondo giudizio presuppone la definitività del procedimento amministrativo”.