Cass. Pen., sentenza n. 8839/2016: il giudice di merito rivede la pena. Nel caso di una condanna per due reati dei quali uno è stato cancellato dal Codice per effetto della depenalizzazione, spetta al giudice del rinvio ricalibrare la pena. I Giudici della Corte hanno accolto il ricorso in merito alla condanna per il reato di danneggiamento (art. 635 c.p.) superato dall’intervenuta depenalizzazione. La fattispecie, infatti, non è più punibile come reato a meno che a questa non si unisca la violenza o la minaccia alla persona. L’imputato aveva però a suo carico un’altra sentenza di condanna per maltrattamenti, inflitta nel primo grado di giudizio. Per la Corte l’abrogazione del reato di danneggiamento comporta l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio.