Cass. Pen., sentenza n. 51051 del 29.12.2015: solo dopo sollecitazioni e un’attesa eccessiva scatta l’omissione di atti d’ufficio. Solo dopo una serie di sollecitazioni e richiami rimasti inevasi sussiste omissione o rifiuto di atti d’ufficio. La consumazione del reato da parte del consulente tecnico d’ufficio del giudice non scatta infatti dopo un qualsiasi ritardo dell’ausiliario nell’espletamento dell’incarico, ma occorre che il ritardo – oltre ad essere preceduto, senza che venga fornita dall’agente giustificazione alcuna, da sollecitazioni ad adempiere da parte dell’ufficio che della sua opera si sarebbe dovuto avvalere – sia connotato dal superamento di ogni tempo di ragionevole tolleranza (o comporto) e rimesso, nella sua determinazione, alla stima del giudice del procedimento in cui l’opera avrebbe dovuto prestarsi.