Cass. Pen., sentenza n. 27002/2016: sull’effetto coercitivo delle minacce va valutata la vulnerabilità della vittima. In tema di estorsione, il giudizio in ordine alla effettiva idoneità coercitiva delle minacce è una valutazione di merito che deve tenere conto sia della consistenza oggettiva del comportamento, che della effettiva idoneità dello stesso a influire sulla volontà della vittima. Questo a meno che il comportamento minatorio non sia di consistenza tale da avere un potenziale offensivo di tale oggettiva incidenza da rendere non rilevante la verifica dell’efficacia in concreto della minaccia, con conseguente ininfluenza dell’indice di resilienza soggettiva della vittima.