Cass. pen. sent. N. 44342 del 19.10.2016. Il difensore della parte civile va liquidato in base alla complessità dell’attività svolta – Il difensore della parte civile nel giudizio penale deve essere liquidato in considerazione dell’effettivo sforzo profuso nell’attività difensiva. Così risulta del tutto generica e, quindi, giuridicamente illegittima, la condanna inflitta al reo relativamente alle spese sostenute dalle costituite parti civili liquidate nel caso concreto in complessivi 1759 euro con la formula «se e in quanto dovute», per ciascuna di esse (6 nel caso concreto). Il principio della Cassazione – La Cassazione – con la sentenza n. 44342/2016 – ha chiarito come il gup non avesse per nulla rispettato il criterio da utilizzare nella liquidazione delle spese. In questo caso si deve fornire adeguata motivazione sia per l’individuazione delle voci riferibili effettivamente alle singole attività dedotte, che sulla congruità delle somme liquidate, avuto riguardo ai parametri normativamente fissati, al numero e all’importanza delle questioni trattate e alla natura ed entità delle singole prestazioni difensive. Il principio, peraltro, non trova alcun ostacolo dall’abrogazione delle tariffe professionali a opera del DI 1/2012 articolo 9, comma 1 (convertito dalla legge 27/2012) e anzi devono essere ribaditi i criteri appena enunciati. E se da un certo punto di vista il giudice non è più legato ai limiti minimi e massimi fissati nel determinare ciò che deve essere rifuso a titolo di compenso per le prestazioni del patrono di parte civile, egli deve comunque fare riferimento, così come previsto dal DI 1/2012, ai parametri stabiliti dal Dm 20 luglio 2012 n. 140 e pertanto fornire adeguata e specifica motivazione sulla loro utilizzazione. In particolare nella tabella B) allegata al Dm 140/2012 sono elencati quei parametri specifici per la determinazione del compenso come valori medi di riferimento per la liquidazione. Si tratta – si legge nella decisione – di valori non vincolanti per il giudice che può discostarsene solo se fornisce motivazioni di un più corretto adeguamento del compenso liquidato all’effettivo contenuto e complessità della prestazione professionale.