Cass. pen. sent. N. 38004 del 16.09.2016: Commercio di prodotti falsi, il reato c’è anche quando s’ingenera confusione – Il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (articolo 474 del Codice penale) è ravvisabile anche solo con l’idoneità della falsificazione a ingenerare confusione con riferimento non solo al momento dell’acquisto, ma anche alla successiva utilizzazione. Ciò è motivato dal fatto che ai fini della configurabilità del reato di commercio di prodotti con segni falsi è sufficiente e necessaria l’idoneità della falsificazione a ingenerare confusione, a nulla rilevando che il marchio, se notorio, risulti o meno registrato. Infatti, basta l’illiceità della condotta.