Cass. Pen. sent. N. 37400 dell’8.09.2016 – Truffa con bonifico bancario, il conto ricevente determina il foro competente – Il reato di truffa a mezzo di bonifico bancario si consuma con la ricezione del denaro sul conto corrente dell’agente e non con la semplice, antecedente, disposizione di pagamento da parte della vittima. Per cui, ai fini della competenza territoriale, bisogna guardare alla sede della banca presso cui il truffatore ha il conto. Lo ha stabilito Corte di cassazione con la sentenza 8 settembre 2016 n. 37400.