Cass. Pen. sent. N. 21581 del 24.05.2016 – Incidenti stradali, la moto a fari spenti è “imprevedibile” per il guidatore dell’auto. L’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, a patto che sia in concreto prevedibile ed evitabile. A stabilirlo è la Cassazione, con la sentenza n. 21581. Ecco il caso: un motociclista viene mortalmente investito da un’autovettura che, non essendosi accorta dell’arrivo della moto, effettua una svolta a sinistra senza dare la precedenza e seguendo una traiettoria con la quale non impegna la corsia di marcia nella quale intende immettersi, bensì quella opposta su cui procede la vittima. Nei giudizi di merito l’automobilista viene condannato a 1 anno di reclusione per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale per avere omesso di procedere alla manovra di svolta con la dovuta prudenza e dando la precedenza alla moto, nonché per non avere eseguito detta manovra in prossimità del centro dell’intersezione e a sinistra di questo, e in modo da non creare pericolo per gli utenti della strada. La Cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di Appello invitandola a valutare con maggiore adeguatezza alcuni elementi potenzialmente decisivi per dimostrare la non prevedibilità ed evitabilità dell’incidente da parte dell’automobilista: la moto correva in orario notturno a una velocità più che doppia a quella consentita; l’illuminazione pubblica e la visibilità del luogo erano scarse; un testimone aveva riferito che la moto viaggiava – nonostante fosse notte – a fari spenti. Tutte circostanze che, rendendo imprevedibile l’avvicinamento della moto, possono escludere la responsabilità dell’automobilista per lo scontro mortale.