Cass.Pen., 03.07.2016, n. 27165 – “Il coordinatore per l’esecuzione ha una posizione di garanzia e in quanto tale non è tenuto a verificare continuamente di persona il rispetto delle regole di sicurezza in cantiere. Il suo intervento diretto, che può determinare la sospensione dei lavori, è consentito solo in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, come previsto dall’art. 92, lett. f, del D.Lgs. 81/2008″.