Cass. Civ. SS.UU. sent. N. 2951 del 16.02.2016 – Danni subiti dall’immobile e successiva vendita: il risarcimento spetta all’alienante o all’acquirente. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sent. n. 2951/2016, offrono un interessante spunto circa il regime di “circolazione” del diritto al risarcimento del danno, il diritto al risarcimento del danno non può essere ritenuto quale diritto accessorio della proprietà del bene poiché esso si sostanzia in un diritto di credito, distinto ed autonomo rispetto al diritto reale. Di conseguenza, perché il diritto al risarcimento del danno sia trasferito unitamente alla proprietà del bene danneggiato, sarà necessario un apposito negozio di cessione del credito, disciplinato dagli artt. 1260 e ss. del codice civile. In occasione della stipula del contratto di alienazione del bene danneggiato, pertanto, è da ritenersi che, nel silenzio delle parti, il prefato diritto resti in capo all’alienante.