Cass.Civ., Sez. III, 3.07.2016, n. 22258 – “In caso di crediti originati da un unico rapporto, la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria, derivando da inadempimento, è configurabile la cosiddetta compensazione atecnica, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l’accertamento del dare e avere, senza necessità di apposita domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione, che postulano, invece, l’autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono”.