Cass.Civ., Sez. II, 06.06.2016, n. 11563 – “E’ inammissibile la costituzione coattiva di una servitù di passaggio di tubi per la fornitura di gas metano, dovendosi escludere un’applicazione estensiva dell’art. 1033 cod.civ. in tema di servitù di acquedotto coattivo, atteso che l’esigenza del passaggio di tubi conduttori del gas non può essere ricondotta sotto la stessa fattispecie normativa che regola la imposizione della servitù di acquedotto, in conseguenza della non assimilabilità delle due situazioni per i caratteri peculiari di struttura e funzione di ciascuna di esse, ed in particolare della pericolosità insita nell’attraversamento sotto terra delle forniture del gas, non ricorrente nella servitù di acquedotto”.