Cass. Civ., sez. I. sentenza n. 8091 del 21.04.2016: in prededuzione i crediti per servizi nel concordato. Il credito vantato dal professionista che ha assistito l’impresa nel concordato preventivo ed è successivamente fallita va collocato in prededuzione in quanto rientrata i crediti sorti in funzione della procedura concorsuale, anche mediante la relazione di veridicità e fattibilità.