Cass. Civ., sentenza n. 4313 del 4.03.2016: no allo stesso avvocato per le parti in conflitto di interessi. Se tra due o più parti sussiste un conflitto di interessi, esse non possono costituirsi in giudizio a mezzo di un medesimo avvocato, tantomeno conferendogli il mandato con un unico atto. Tale principio vale non solo nel caso in cui il conflitto di interessi sia attuale, ma anche quando esso si configuri come solo virtuale, ovverosia anche nel caso in cui esso sia insito solo potenzialmente nel rapporto tra le parti stesse.