Cass. Civ., sentenza n. 3438/2016: soccombenza reciproca ampia. L’accoglimento parziale di una domanda può far scattare la reciproca soccombenza con la possibilità di compensare le spese di lite. La Suprema Corte ricorda che, in seguito alle modifiche apportate all’articolo 92 del Codice di rito, per le cause iniziate dopo l’11 dicembre 2014, la compensazione delle spese di lite è prevista solo nella soccombenza reciproca, fatta eccezione per i casi in cui vi sia una assoluta novità o un mutamento della giurisprudenza su questioni dirimenti.