Cass. Civ., sentenza n. 3173 del 18.02.2016: responsabilità medica, spetta all’assicurazione provare l’esistenza del massimale. In un contratto assicurativo, la prova dell’esistenza del massimale deve esser fornita dalla compagnia di assicurazione e non dal cliente. La sua assenza dunque nuoce all’istituto e non all’assicurato, la cui domanda di risarcimento può essere comunque accolta per l’importo richiesto.