Cass. Civ., sentenza n. 2853 del 12.2.2016: no alla servitù per destinazione del padre di famiglia se i fondi non hanno lo stesso proprietario. La costituzione del diritto di servitù per destinazione del padre di famiglia non si verifica quando la separazione dei due fondi sia operata da chi è proprietario esclusivo di uno di essi e comproprietario dell’altro fondo, mancando in tale ipotesi il requisito dell’appartenenza di entrambi i fondi al medesimo proprietario.