Cass. Civ., sentenza n. 2734/2016: nel contratto di somministrazione non serve alcuna comunicazione preventiva di fine rapporto. Tale contratto deve essere considerato sempre a tempo determinato e non obbliga ad alcuna comunicazione in merito alla cessazione. La Corte ha infatti puntualizzato che l’art. 32, l. 183/2010 nulla ha previsto sul termine entro cui l’utilizzatore delle prestazioni deve fornire una comunicazione di interruzione del rapporto lavorativo. Quest’ultimo casse con la naturale scadenza prevista nell’accordo di lavoro.