Cass. Civ., sentenza n. 1664/2016: assicurazioni: la richiesta inviata prima dell’entrata in vigore del Codice non va reiterata con le nuove modalità. Chi propone domanda risarcitoria nei confronti dell’assicurazione dopo l’entrata in vigore del Codice delle assicurazioni (D.Lgs. 209/2005), ovvero dopo il 1° gennaio 2006, ed abbia già inviato la richiesta stragiudiziale di risarcimento con le modalità dell’articolo 22 della Legge 990/1969, prima di tale data non è tenuto a reiterare la richiesta con le nuove modalità stabilite dagli articoli 145 e 148 del Codice, che impongono l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento con l’osservanza dello specifico contenuto indicato nei primi due commi dell’articolo 148.