Cass. civ. sent. N. 8209 del 22.04.2016 – Contratto: la natura aleatoria del vitalizio alimentare. Il vitalizio alimentare, come il contratto tipico di rendita vitalizia, ha natura aleatoria: in esso l’alea si correla a un duplice fattore di incertezza, costituito dalla durata della vita del vitalizio e dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno e di salute del vitaliziato. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza 22 aprile 2016 n. S209. o Nel vitalizio alimentare, anzi, l’alea è più marcata rispetto al contratto di rendita vitalizia di cui all’articolo 1872 del Cc, in quanto le prestazioni non sono predeterminate nel loro ammontare, ma variano, giorno per giorno, secondo i bisogni, anche in ragione dell’età e della salute del beneficiario.