Cass. civ. sent. N. 20677 del 3.10.2016: Demansionamento anche presunto – Il danno da dequalificazione professionale non è in re ipsa, ma richiede di essere provato dal lavoratore che, a seguito del demansionamento, lamenta di aver subito un pregiudizio risarcibile. Tuttavia, tale danno può essere ricavato in via presuntiva o facendo ricorso a massime di comune esperienza. La Corte di cassazione ha confermato questo principio con la sentenza 20677/2016, nella quale ha precisato che il periodo non breve di durata della dequalificazione (tre anni e mezzo, nello specifico caso) e la mortificazione sul piano professionale e dell’immagine che ne sono derivati, unitamente alla marginalizzazione del dipendente dal contesto ambientale e al conseguente allontanamento dai settori aziendali più strategici, sono indici sufficienti e sintomatici dai quali dedurre presuntivamente la produzione di un danno risarcibile sul piano economico.