Cass. civ. sent. N. 18249 del 16.09.2016. Il risarcimento del danno per mancato guadagno va rapportato all’utile netto – In tema di risarcimento del danno, la determinazione del lucro cessante va desunta dalla ricostruzione ideale di quanto il creditore avrebbe conseguito per normale successione di eventi, in base a una ragionevole e fondata attendibilità, qualora l’obbligazione fosse stata adempiuta. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 18249 del 16 settembre 2016. Questa ricostruzione però – proseguono i giudici della sezione seconda civile – non può essere suffragata sul solo piano ipotetico dall’astratta possibilità di lucro, bensì deve muovere da una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile quella possibilità. Per quanto concerne il risarcimento del danno per mancato guadagno, questo va rapportato all’utile netto, tenendo conto, quindi, degli oneri sopportati.