Cass. Civ. sent. N. 11649 del 7.06.2016

Cass. Civ. sent. N. 11649 del 7.06.2016 – Il comune non risarcisce il danno pregresso al nuovo proprietario del fondo. Se accanto al patto di trasferimento della proprietà, “non vi è stato anche un atto di cessione del credito, il diritto al risarcimento dei danni compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene al momento dell’evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale”. Sulla base di questo principio giuridico la Corte di cassazione, con la sentenza 7 giugno 2016 n. 11649, ha accolto il controricorso del comune di Ischia contro la sentenza che lo condannava a risarcire una società privata anche per il danno relativo al periodo precedente al subentro nella proprietà di un fondo già occupato dal comune per la realizzazione di un impianto di depurazione.