Cass. Civ. sent. N. 10329 del 19.05.2016 – Il giudicato sulla capacità di agire del soggetto non blocca l’azione per circonvenzione. Il rigetto dell’azione volta ad ottenere l’annullamento di un contratto di compravendita “per incapacità di intendere e di volere” dell’alienante non esclude la successiva azione, mirante questa volta alla nullità dell’atto, per “circonvenzione” del venditore. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 19 maggio 2016 n. 10329, chiarendo che non vale l’eccezione di giudicato riguardo lo stato mentale del venditore in quanto i presupposti delle due fattispecie sono diversi. Nel caso della circonvenzione, infatti, è sufficiente un semplice indebolimento delle facoltà intellettive tale da rendere possibile l’altrui opera di suggestione.