Cass. Civ., ordinanza n. 8896 del 4.05.2016: sinistri stradali, danno da incapacità lavorativa senza soglia minima. La liquidazione del danno patrimoniale da incapacità lavorativa, patito in conseguenza d’un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale.