Cass. Civ., ordinanza n. 4182/2016: l’ex marito paga le spese per la scuola privata del figlio anche se è contrario. Il padre non affidatario del figlio è tenuto a dividere a metà con la madre affidataria le spese sostenute dalla donna per iscrivere il ragazzo presso una scuola privata in modo da consentirgli il recupero del ritardo scolastico. La Corte ha precisato che tra gli ex non c’era stato alcun accordo sull’iscrizione del figlio presso l’istituto, in quanto la decisione era stata presa unicamente dalla madre nell’interesse esclusivo del figlio. Nel caso concreto la donna aveva chiesto inizialmente in via bonaria all’ex il rimborso del 50% delle spese complessive pari a circa euro 4.000,00 per poi ricorrere all’autorità giudiziaria e vedersi riconosciuto il rimborso di quanto pagato.