Cass., 6.06.2016, n. 11581 – “Il primo comma dell’art. 276 del c.p.c. sancisce che la decisione della causa va deliberata in segreto nella camera di consiglio e che ad essa possono partecipare soltanto i giudici che hanno assistito alla discussione. Il mancato rispetto di tale previsione comporta la nullità della pronuncia”.