Cass., 22.06.2016, n. 12877 – “Nell’esecuzione le spese necessarie alla conservazione dell’immobile pignorato sono a carico del creditore procedente. I soggetti che possono essere interessati a mantenere in buono stato il bene sono esclusivamente due, ossia il creditore procedente o eventualmente il terzo custode. Addossare le spese al debitore significherebbe porle a carico di un soggetto il più delle volte impossibilitato e comunque disinteressato, finendo così per vanificare la portata della riforma del 2005″.